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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 giugno 2012, n. 6

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2000, N. 1 (NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 104 del 22 giugno 2012

Art. 13
1.
L'articolo 15 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal seguente:
Art. 15
Sistema informativo sui servizi educativi per la prima infanzia
1. La Regione, gli enti locali e i soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia, sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo sviluppo del sistema educativo integrato, anche ai fini dell'implementazione delle banche dati statali, nel rispetto delle condizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 Sito esterno (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. Il sistema informativo sui servizi educativi per la prima infanzia, tramite l'osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza, garantisce alla Regione, agli Enti locali ed ai soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia, il più ampio accumulo e scambio delle informazioni, per permettere l'effettuazione delle necessarie verifiche di efficacia e di efficienza degli interventi realizzati.".

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