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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 giugno 2012, n. 6

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2000, N. 1 (NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 104 del 22 giugno 2012

Art. 14
1.
Alla rubrica dell'articolo 16 della legge regionale n. 1 del 2000 sono aggiunte, in fine, le parole:
"e segnalazione certificata d'inizio attività".
2.
Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 1 del 2000 le parole sono sostituite dalle seguenti:
"aziendali ed interaziendali".
3.
Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 1 del 2000 dopo le parole
"Commissione tecnica"
è inserita la seguente:
"distrettuale ".
4.
Al comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale n. 1 del 2000 la parola
"denuncia"
è sostituita dalle seguenti:
"segnalazione certificata".

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