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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 giugno 2012, n. 6

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2000, N. 1 (NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 104 del 22 giugno 2012

Art. 16
1.
L'articolo 20 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal seguente:
"Art. 20
Registri provinciali dei servizi per la prima infanzia
1. Presso ciascuna Provincia sono istituiti i registri dei servizi educativi per la prima infanzia autorizzati, accreditati, e dei servizi ricreativi attivati mediante segnalazione certificata d'inizio attività.
2. A tal fine la Regione e i comuni trasmettono periodicamente alle province gli elenchi dei servizi di cui al comma 1.
3. L'elenco dei servizi registrati a livello provinciale è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione (BURERT).".

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