LEGGE REGIONALE 22 giugno 2012, n. 6
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2000, N. 1 (NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 104 del 22 giugno 2012
Art. 21
Sostituzione dell'articolo 26 della legge regionale n. 1 del 2000
1.
L'articolo 26 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal seguente:
"Art. 26
Integrazione tra servizi
1. Negli ambiti per i nuovi insediamenti e in quelli da riqualificare devono essere favoriti interventi per l'integrazione e la continuità tra servizi educativi per la prima infanzia, scuole dell'infanzia e primarie, e servizi sociali e sanitari, ponendo particolare attenzione all'accessibilità al servizio, al sistema della mobilità, sicurezza e delle aree verdi, alla qualità architettonica e alla sostenibilità edilizia.".