Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 giugno 2012, n. 6

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2000, N. 1 (NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 104 del 22 giugno 2012

Art. 22
1.
L'articolo 27 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal seguente:
"Art. 27
Criteri per la progettazione delle strutture
1. La progettazione delle strutture e degli spazi aperti che ospitano servizi educativi per la prima infanzia si realizza prendendo a riferimento il progetto pedagogico dalle fasi iniziali fino all'attivazione del servizio.
2. Le parti strutturali e gli elementi di finitura di tutti gli spazi dei servizi educativi per la prima infanzia devono rispondere a requisiti di fruibilità, sicurezza, igiene, salute e benessere, protezione dal rumore, risparmio energetico e sostenibilità ambientale previsti dalla legislazione statale, regionale, e negli strumenti di pianificazione urbanistica.".

Espandi Indice