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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 giugno 2012, n. 6

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2000, N. 1 (NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 104 del 22 giugno 2012

Art. 26
1.
Al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale n. 1 del 2000 le parole
"Il Consiglio"
sono sostituite dalle parole
"L'Assemblea legislativa".
2.
Il comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal seguente:
"2. L'Assemblea legislativa regionale con la stessa direttiva definisce altresì il rapporto numerico tra personale e bambini all'interno dei servizi domiciliari, integrativi e sperimentali di cui all'articolo 3, in relazione alle caratteristiche specifiche del servizio offerto.".

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