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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 giugno 2012, n. 6

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2000, N. 1 (NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 104 del 22 giugno 2012

Art. 27
1.
Il comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal seguente:
"2. I coordinatori pedagogici hanno il compito di assicurare l'organizzazione del personale e il funzionamento dell'équipe sul versante pedagogico e gestionale. I coordinatori pedagogici svolgono, in particolare, compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di promozione e valutazione, nonché di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di sperimentazione, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari. Supportano inoltre il personale per quanto riguarda la collaborazione con le famiglie e la comunità locale, anche al fine di promuovere la cultura dell'infanzia e della genitorialità, in un'ottica di comunità educante.".

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