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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 giugno 2012, n. 6

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2000, N. 1 (NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 104 del 22 giugno 2012

Art. 28
1.
Il comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal seguente:
"2. Ciascuna Provincia istituisce un Coordinamento pedagogico provinciale, formato dai coordinatori pedagogici dei servizi per l'infanzia accreditati, con compiti di formazione, confronto e scambio delle esperienze, promozione dell'innovazione, sperimentazione e qualificazione dei servizi, nonché supporto al monitoraggio e alla valutazione del progetto pedagogico, in coerenza con l'attività programmatoria della Provincia in materia di servizi per l'infanzia. Il Coordinamento pedagogico provinciale cura altresì i rapporti con istituti di ricerca e il raccordo con i centri per le famiglie.".

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