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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 giugno 2012, n. 6

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2000, N. 1 (NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 104 del 22 giugno 2012

Art. 30
Norme transitorie
1. Ai procedimenti attivati a seguito di denuncia di inizio attività o di segnalazione certificata di inizio attività di servizi ricreativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le norme in vigore al momento della presentazione della domanda. E' fatta salva la facoltà del richiedente di presentare nuova segnalazione certificata di inizio attività.
2. Ai procedimenti di autorizzazione al funzionamento in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme in vigore al momento della presentazione della domanda. E' fatta salva la facoltà del richiedente di presentare una nuova domanda.
3. Le commissioni provinciali istituite prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano validamente ad operare per i procedimenti in corso e, comunque, fino all'insediamento delle commissioni tecniche distrettuali previste all'articolo 23, da istituire entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. I fondi già erogati alle province ai sensi dell'articolo 14, comma 2, possono essere utilizzati anche per gli interventi di manutenzione straordinaria.

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