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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 giugno 2012, n. 6

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2000, N. 1 (NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 104 del 22 giugno 2012

Art. 5
1.
Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal seguente:
"1. Nei nidi d'infanzia e nei servizi di cui all'articolo 3 pubblici e a finanziamento pubblico l'accesso è aperto ai bambini e alle bambine fino ai tre anni di età, senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera o apolidi. Tali servizi favoriscono in particolare l'inserimento dei bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e culturale e promuovono la multiculturalità.".
2.
Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2000 dopo le parole
"ai servizi integrativi"
sono inserite le seguenti:
"e sperimentali".
3.
Al comma 2 bis dell'articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2000 le parole sono sostituite dalle seguenti:
"aziendali e interaziendali".

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