LEGGE REGIONALE 22 giugno 2012, n. 6
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2000, N. 1 (NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 104 del 22 giugno 2012
Art. 8
Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 1 del 2000
1.
Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 1 del 2000 le parole
"Il Consiglio regionale"
sono sostituite dalle seguenti:"L'Assemblea legislativa regionale".
2.
La lettera a) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituita dalla seguente:
"a) adotta la delibera di programma per i finanziamenti in conto capitale e il relativo riparto;".