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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 06 luglio 2012, n. 7

DISPOSIZIONI PER LA BONIFICA. MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 1984, N. 42 (NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 115 del 6 luglio 2012

Art. 1
Principi e finalità
1. Con la presente legge la Regione persegue il principio della razionale gestione delle reti e dei corsi di acqua naturali ed artificiali sulla base dell'individuazione della pubblica funzione prevalente dagli stessi svolta ai fini anche del conseguimento di un risparmio della risorsa idrica con particolare riferimento al settore irriguo.

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