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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 06 luglio 2012, n. 7

DISPOSIZIONI PER LA BONIFICA. MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 1984, N. 42 (NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 115 del 6 luglio 2012

Art. 4
Piani di classifica e contribuenza
1. I proprietari degli immobili pubblici e privati ricadenti nei comprensori di bonifica che traggono beneficio specifico e diretto dalle opere gestite dai Consorzi di bonifica sono tenuti al pagamento dei contributi di bonifica.
2. Il Consorzio di bonifica, entro centottanta giorni, elabora, sulla base di criteri ed indirizzi deliberati dalla Giunta regionale, un piano di classifica degli immobili, al fine di individuare i benefici derivanti dalle opere di bonifica e di stabilire gli indici e i parametri per la quantificazione dei medesimi. Tale piano è approvato dal Consorzio di bonifica previo parere di conformità della Giunta regionale rispetto ai criteri ed indirizzi emanati.
3. L'ammontare del contributo consortile è determinato con deliberazione annuale di riparto della contribuenza in proporzione alla tipologia di beneficio e secondo gli indici e i parametri di contribuenza di cui al comma 2. Il contributo è oggetto di riscossione spontanea qualunque sia l'importo dello stesso. Il contributo inferiore alla soglia di economicità di riscossione prevista dalla legislazione vigente viene accertato, iscritto a ruolo e riscosso in via coattiva solo quando la somma di più annualità raggiunge detta soglia.
4. La Giunta regionale costituisce una Commissione tecnica presieduta dal direttore generale competente per materia e composta da:
a) due esperti espressi dalla Regione;
b) tre esperti espressi dai Consorzi di bonifica;
c) tre esperti espressi dai soggetti gestori del servizio idrico integrato territorialmente interessati;
d) un esperto espresso dall'Agenzia istituita con la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente), nonché un rappresentante scelto fra i propri componenti dal Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse di cui all'articolo 15 della medesima legge;
e) quattro esperti espressi dalle categorie economiche;
f) un esperto espresso dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio regionale.
5. La Commissione di cui al comma 4 supporta la Giunta ai fini dell'individuazione dei parametri tecnici atti a determinare quando le interconnessioni tra le reti siano da considerare significative nonché per la valutazione ed approvazione dei piani di classifica. La Commissione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso.

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