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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 06 luglio 2012, n. 7

DISPOSIZIONI PER LA BONIFICA. MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 1984, N. 42 (NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 115 del 6 luglio 2012

Art. 6
Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative)
1.
Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 42 del 1984 dopo il punto è aggiunto il periodo seguente:
"Al Presidente è corrisposto un compenso massimo pari all'indennità di funzione spettante al Sindaco di un Comune con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti, agli altri componenti del Comitato amministrativo è corrisposto un compenso complessivamente non superiore al cinquanta per cento del compenso del Presidente.".
2.
Alla fine del comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale n. 42 del 1984 è aggiunto il periodo seguente:
"Qualora durante il periodo di vigenza del Consiglio di amministrazione i sindaci decadano dal loro mandato ovvero siano impossibilitati ad espletarlo, il Consorzio di bonifica procede a riconvocare i Comuni per l'espressione dei rappresentanti da sostituire.".

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