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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2012, n. 9

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 132 del 26 luglio 2012

Art. 16
Riscossione delle tasse automobilistiche da parte delle banche
1. La riscossione delle tasse automobilistiche è consentita, oltre ai soggetti previsti dalla normativa statale, anche alle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 Sito esterno (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva lo schema di convenzione per la disciplina del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, prevedendo in particolare le modalità di erogazione del servizio, accesso agli archivi, riversamento delle somme riscosse, nonché i costi a carico dell'utente e le cause di risoluzione.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dal prestare specifiche garanzie per la riscossione delle tasse automobilistiche in ragione della capacità finanziaria e solvibilità dovute per lo svolgimento dell'attività creditizia secondo la vigente normativa nazionale.

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