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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2012, n. 9

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 132 del 26 luglio 2012

Art. 7
1.
Il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2011 è sostituito dal seguente:
"4. Per le finalità di cui al comma 1 sono disposte, per l'esercizio finanziario 2012, le autorizzazioni di spesa a valere sul Capitolo 23130, nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.3.8320, per Euro 10.000.000,00 e a valere sul Capitolo 23132, nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.3.8321, per Euro 5.000.000,00.".

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