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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 12

DISPOSIZIONI ORDINAMENTALI E DI RIORDINO DELLE FORME PUBBLICHE DI GESTIONE NEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI. MISURE DI SVILUPPO E NORME DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA IN MATERIA DI AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 211 del 26 luglio 2013

Art. 4
Semplificazione degli organi di governo delle Aziende
1. A decorrere dall'approvazione, da parte della Regione, dei nuovi statuti delle ASP unificate ai sensi dell'articolo 2, cessano i Consigli di amministrazione in carica nelle Aziende. I nuovi statuti delle ASP prevedono quali organi di governo:
a) l'Assemblea dei soci, composta dai rappresentanti degli enti locali soci o, in luogo di essi, dai rappresentanti delle Unioni di Comuni laddove operanti nell'ambito di riferimento, nonché dai Sindaci dei Comuni soci non rappresentati nelle forme associative e dai rappresentanti legali degli altri enti soci, o da loro delegati. L'Assemblea si dota di un Presidente, individuato tra i suoi componenti. Per la partecipazione all'Assemblea dei soci e per lo svolgimento delle funzioni di Presidente non sono previsti compensi o indennità né forme di rimborso, comunque denominate;
b) l'Amministratore unico, che operando nel rispetto delle prerogative e delle decisioni dell'Assemblea, svolge le funzioni strategiche di indirizzo e verifica sulla gestione dell'Azienda già assegnate dalla legislazione vigente al Consiglio di amministrazione. L'Amministratore unico è nominato dall'Assemblea al di fuori del proprio seno ed è scelto tra persone in possesso di adeguata competenza ed esperienza in materia di servizi alla persona;
c) l'organo di revisione contabile composto da soggetti scelti dall'Assemblea dei soci tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
2. Le misure di semplificazione dell'assetto di governo delle ASP di cui al comma 1 si applicano altresì alle Aziende non assoggettate al processo di unificazione, a decorrere dalla prima scadenza del Consiglio di amministrazione o dalla sua cessazione per altri motivi. A tal fine, le ASP sono tenute a presentare, almeno centoventi giorni prima della scadenza del Consiglio di amministrazione, la proposta di modifica statutaria coerente con quanto indicato al comma 1. La Regione approva i nuovi statuti che ridisciplinano l'assetto di governo delle ASP.
3. Le ASP possono prevedere nei loro statuti, in luogo dell'Amministratore unico di cui al presente articolo, la presenza di un Consiglio di amministrazione, composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei soci al di fuori del proprio seno ed in possesso dei requisiti di esperienza, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) articolazione del territorio di competenza dell'ASP su più ambiti distrettuali, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2;
b) necessità di garantire le esigenze di adeguata rappresentanza, in considerazione delle dimensioni territoriali e demografiche dell'ambito di riferimento dell'ASP, di una pluralità di enti soci.
4. Il direttore è la figura responsabile della gestione e del raggiungimento degli obiettivi strategici e ad esso competono, nel rispetto del principio della separazione tra il ruolo di indirizzo politico e le attività di gestione ed amministrazione, tutti i poteri non riconducibili alle funzioni di indirizzo, programmazione e verifica dei risultati che sono riservati all'Assemblea dei soci ed agli altri organi di governo. Il direttore è nominato, sulla base di quanto definito nello statuto, con atto motivato in relazione alle caratteristiche ed all'esperienza professionale e tecnica del prescelto, con particolare riguardo a un'adeguata competenza ed esperienza in materia di servizi alla persona. Più ASP possono avvalersi di un unico direttore in base ad apposita convenzione.
5. La Giunta regionale disciplina, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le competenze, la durata del mandato ed i casi di revoca degli organi delle ASP, e ne definisce, tenuto conto della natura giuridica delle Aziende di cui all'articolo 3, i limiti concernenti il trattamento economico.

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