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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 12

DISPOSIZIONI ORDINAMENTALI E DI RIORDINO DELLE FORME PUBBLICHE DI GESTIONE NEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI. MISURE DI SVILUPPO E NORME DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA IN MATERIA DI AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 211 del 26 luglio 2013

Art. 9
Sistema di incentivazione, verifica e valutazione
1. La Regione, anche nell'ambito dei programmi di riordino di cui alla legge regionale n. 21 del 2012, prevede meccanismi di incentivazione economica, in applicazione del Capo IV della legge regionale n. 21 del 2012, nei trasferimenti finanziari in favore degli ambiti distrettuali ove sia costituita un'unica forma pubblica di gestione. Sono esclusi dal sistema incentivante i casi previsti dall'articolo 7.
2. La Giunta regionale garantisce funzioni di impulso nei confronti degli enti locali ed esercita attività di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi della presente legge, riferendo al Consiglio delle Autonomie locali e all'Assemblea legislativa in merito alla costituzione delle forme pubbliche di gestione negli ambiti distrettuali e alla realizzazione dei processi di riorganizzazione di cui alla presente legge.

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