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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 12

DISPOSIZIONI ORDINAMENTALI E DI RIORDINO DELLE FORME PUBBLICHE DI GESTIONE NEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI. MISURE DI SVILUPPO E NORME DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA IN MATERIA DI AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 novembre 2013, n. 23

Art. 5
Patrimonio delle Aziende
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 della legge regionale n. 2 del 2003, le ASP individuano le modalità di utilizzazione del proprio patrimonio, in base a principi di conservazione, valorizzazione, uso sociale, trasparenza e redditività strumentalmente all'esercizio delle finalità perseguite. A tal fine, le ASP, tenendo conto della reale consistenza del patrimonio, approvano, rendono pubblico e aggiornano annualmente un Piano di gestione, conservazione, valorizzazione e utilizzo del patrimonio nel quale sono individuati:
a) i beni utilizzati per la realizzazione dei fini statutari ed assistenziali, che comprenda le sedi amministrative ed operative, le strutture per l'utenza e per la realizzazione di progetti;
b) i beni che, in considerazione delle loro caratteristiche di pregio, di tipo commerciale o in quanto suscettibili di utilizzazione imprenditoriale o agricola, vengono destinati a reddito in modo da garantire sostegno economico-finanziario alla gestione dei servizi o al sostegno economico di altre iniziative sociali;
c) i beni immobili che, tenendo conto delle problematiche dell'ambito territoriale di riferimento, sono destinati a bisogni abitativi, ad attività sociali coerenti con i settori di attività svolti dalle ASP, ad attività svolte da soggetti senza fini di lucro, prevedendone e distinguendone le tipologie e i relativi canoni di utilizzo;
d) i beni di tipo agricolo, che possano essere destinati a favorire il ricambio generazionale nel settore e ad agevolare l'imprenditorialità giovanile, o che vengano messi a disposizione di soggetti senza scopo di lucro che svolgano finalità di recupero sociale ed assistenza di soggetti deboli;
e) il patrimonio storico-artistico e le relative modalità di utilizzazione e conservazione.
2. Nell'ambito del Piano di gestione, conservazione, valorizzazione e utilizzo, le ASP programmano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del proprio patrimonio, al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui alla presente legge e garantirne l'effettiva utilizzazione secondo le modalità di cui al comma 1.

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