Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 14

RETE ESCURSIONISTICA DELL'EMILIA-ROMAGNA E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ESCURSIONISTICHE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 213 del 26 luglio 2013

Art. 10
Consulta territoriale della REER e Conferenza regionale della REER
1. È istituita presso ciascun comune e unione competente, senza oneri aggiuntivi sul bilancio, la Consulta territoriale della REER con compiti consultivi, propositivi e di supporto agli stessi, che ne acquisisce il parere per le finalità di cui all'articolo 8, comma 3.
2. La Consulta territoriale resta in carica cinque anni e la sua composizione è demandata al comune o all'Unione competente, che deve comunque garantire la presenza di rappresentanti degli enti locali associativi di comuni montani, dei parchi e dalle aree protette presenti nel territorio. Nella Consulta territoriale sono inoltre rappresentati il CAI, le associazioni di cui all'articolo 9, comma 6, e le associazioni locali maggiormente attive sul territorio negli ambiti di interesse della presente legge, nonché le associazioni economiche che, avendone interesse, ne facciano richiesta. È sempre assicurata la partecipazione degli enti ed istituzioni di volta in volta direttamente interessati agli interventi all'esame della Consulta stessa.
3. L'Assessore regionale competente indice annualmente la Conferenza regionale della REER quale momento di confronto, proposta e verifica sulle tematiche relative all'escursionismo regionale e in particolare alla REER.
4. La Conferenza è presieduta dall'Assessore regionale competente o da un suo delegato e vi partecipano i rappresentanti dei soggetti facenti parte del Coordinamento di cui all'articolo 9 e un rappresentante per ciascuna consulta territoriale.

Espandi Indice