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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 14

RETE ESCURSIONISTICA DELL'EMILIA-ROMAGNA E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ESCURSIONISTICHE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 213 del 26 luglio 2013

Art. 13
Sanzioni
1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, compresa l'applicazione delle relative sanzioni amministrative ai sensi della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), sono delegate ai comuni ed agli enti gestori dei parchi e della biodiversità per i territori di loro pertinenza, che possono esercitarle anche in forma associata, avvalendosi del Corpo di Polizia municipale e del Servizio volontario delle guardie ecologiche di cui alla legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), e che ne introitano i relativi proventi. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo la Regione può inoltre stipulare accordi col Corpo forestale dello Stato.
2. Salvo che la condotta non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1000 euro chi:
a) faccia uso di segnaletica non autorizzata;
b) danneggi la segnaletica o le opere realizzate per la percorribilità e la sosta lungo i sentieri della REER;
c) danneggi o alteri intenzionalmente tratti della REER.
3. Chiunque acceda o transiti sulla REER con qualsiasi mezzo al di fuori delle previsioni di cui all'articolo 4 ovvero tenga comportamenti e velocità tali da non consentire l'arresto del mezzo in condizioni di sicurezza sia per il conducente, sia per gli altri fruitori è sanzionato secondo quanto previsto dal Codice della strada.
4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2500 euro chi chiuda tratti della REER.
5. In caso di reiterazione della violazione la sanzione è raddoppiata.
6. Chiunque commetta le violazioni di cui al comma 2, lettere b) e c), e di cui ai commi 3 e 4 è soggetto alla sanzione accessoria del ripristino e della risistemazione ambientale, fatta salva la facoltà delle province, dei comuni, degli enti proprietari delle strade e degli enti di gestione delle aree naturali protette di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.
7. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 2, è inoltre prevista l'interruzione, da un minimo di un anno ad un massimo di cinque anni, di ogni forma di finanziamento, erogazione o contribuzione prevista dalla presente legge e di cui il soggetto trasgressore stia eventualmente fruendo con oneri a carico della Regione, dei Comuni o delle Unioni di comuni.

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