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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 14

RETE ESCURSIONISTICA DELL'EMILIA-ROMAGNA E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ESCURSIONISTICHE

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 L.R. 29 luglio 2021, n. 8

BOLLETTINO UFFICIALE n. 226 del 29 luglio 2021

Art. 3
Rete escursionistica dell'Emilia-Romagna
1. Solo i percorsi inseriti nel catasto di cui all'articolo 7 compongono la REER. In particolare possono fare parte della REER le strade carrarecce, mulattiere, tratturi, sentieri, piste e tratti di viabilità minore extraurbana, nonché le aree attrezzate afferenti ai sentieri accatastati.
2. I percorsi che fanno parte della REER devono essere segnalati e manutenuti e, al solo fine di garantirne la continuità, possono insistere per alcuni tratti anche su tipologie di strade diverse da quelle di cui al comma 1, opportunamente segnalate, ovvero sovrapporsi per brevi estensioni ad altre infrastrutture viarie non appartenenti alla REER.
3. I percorsi della REER si contraddistinguono con un logo identificativo approvato dalla Regione.
4. Il logo identificativo è riportato sulla cartellonistica e su tutto il materiale informativo, illustrativo e segnaletico secondo i limiti e le modalità di utilizzo fissate dal regolamento di cui all'articolo 14.

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