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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato23/12/2016
2. Testo Originale26/07/2013

Data di pubblicazione della legge modificante : 29/07/2021

Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 14

RETE ESCURSIONISTICA DELL'EMILIA-ROMAGNA E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ESCURSIONISTICHE

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 L.R. 29 luglio 2021, n. 8

BOLLETTINO UFFICIALE n. 226 del 29 luglio 2021

Art. 4
Fruizione della REER
1. La fruizione della REER può avvenire a piedi, in bicicletta, a cavallo e con mezzi non motorizzati e motorizzati secondo quanto disposto dai commi 2 e 3 e comporta da parte dei fruitori l'adozione di livelli di cautela consoni al transito su sentieri, mulattiere e strade a fondo naturale.
2. La fruizione della REER è sempre consentita a piedi, in bicicletta, a cavallo e con mezzi non motorizzati ad eccezione dei casi in cui, per ragioni di sicurezza, per determinate caratteristiche fisiche dei percorsi e degli ambienti attraversati o per la presenza di previgenti limitazioni, l'ente titolare della strada su cui insiste il percorso, in accordo con il comune competente per territorio ovvero, in caso di gestione associata delle funzioni, con l'Unione di comuni o con l'Unione di comuni montani (di seguito denominate entrambe Unione) competente ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21(Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), sentita la consulta di cui all'articolo 10 e gli enti gestori dei parchi e della biodiversità per i territori ricadenti nelle loro pertinenze, definisca, motivandole, più restrittive modalità di utilizzo dei percorsi, di cui dovrà dare conto il catasto di cui all'articolo 7, nonché l'apposita segnaletica.
3. Su ciascun percorso della REER non già ricadente nelle previgenti limitazioni alla viabilità contenute nel Piano territoriale paesistico regionale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 28 gennaio 1993, n. 1338 (Decisione delle osservazioni presentate al Piano territoriale paesistico regionale di cui all' art. 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431 Sito esternoe approvazione dello stesso), e in coerenza con i principi delle prescrizioni di massima e polizia forestale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 1 marzo 1995, n. 2354 ( L.R. 4 settembre 1981, n. 30, concernente incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano - art. 13. Approvazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale), l'ente titolare della strada su cui insiste il percorso, in accordo con il comune competente per territorio ovvero, in caso di gestione associata delle funzioni, con l'Unione competente, sentita la consulta di cui all'articolo 10 e gli enti gestori dei parchi e della biodiversità per i territori ricadenti nelle loro pertinenze, può interdire anche parzialmente il transito motorizzato per motivi di sicurezza, di pregio dei percorsi, di impatto ambientale o di fragilità del terreno e nel caso di accertati gravi danneggiamenti conseguenti al transito dei mezzi a motore. L'interdizione alla circolazione va motivata ed adeguatamente segnalata. Può essere anche temporanea o correlata alle condizioni meteorologiche e segnalata secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4.
4. Per i tratti interdetti al transito è comunque fatta salva la possibilità di deroga temporanea legata allo svolgersi di manifestazioni concessa dall'ente titolare, in accordo con il comune competente per territorio ovvero, in caso di gestione associata delle funzioni, con l'Unione competente, dietro presentazione di cauzione o altra idonea garanzia. La deroga deve indicare la durata della stessa e contenere le necessarie prescrizioni comportamentali e prevedere il ripristino delle condizioni del terreno e dell'ambiente circostante a spese del richiedente.
5. Ulteriori deroghe possono essere concesse dagli enti gestori per i parchi e la biodiversità di cui alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24(Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano), in accordo con l'ente titolare della viabilità interessata, sui territori di loro competenza.
6. È fatto salvo il transito dei mezzi a motore per attività di manutenzione e per lo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali ed economiche regolarmente esercitate.
7. L'attività venatoria lungo i percorsi della REER si svolge secondo quanto disposto dalla normativa di settore.
8. Il transito dei mezzi a motore è sempre consentito per attività di soccorso e di protezione civile.

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