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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato23/12/2016
2. Testo Originale26/07/2013

Data di pubblicazione della legge modificante : 29/07/2021

Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 14

RETE ESCURSIONISTICA DELL'EMILIA-ROMAGNA E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ESCURSIONISTICHE

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 L.R. 29 luglio 2021, n. 8

BOLLETTINO UFFICIALE n. 226 del 29 luglio 2021

Art. 6
Dichiarazione di pubblico interesse
1. I percorsi escursionistici inclusi nella REER sono considerati, ai sensi della presente legge, di interesse pubblico in relazione alle funzioni e ai valori sociali, culturali, storici, architettonici, ambientali, didattici e di tutela del territorio nonché ai valori naturalistici, paesistici, sportivi e di promozione della salute peculiari dell'attività escursionistica.
2. Fatto salvo il recepimento iniziale di cui all'articolo 7, comma 3, preventivamente all'inserimento nella REER di tratti di viabilità di uso privato mediante assoggettamento a servitù di passaggio, la Regione propone ai proprietari e ai titolari di diritti reali la stipula di accordi ai sensi dell' articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) che definiscano le modalità d'uso e le limitazioni connesse alle condizioni del percorso. Nel caso in cui i proprietari e i soggetti titolari di diritti reali, in relazione al percorso, intendano assumere iniziative imprenditoriali, gli accordi di cui sopra possono prevedere anche forme di supporto tecnico e di snellimento delle procedure di avvio.
3. Ai soggetti di cui al comma 2 viene data comunicazione della volontà di inserire in REER tratti di viabilità di uso privato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o altri strumenti di analogo valore probante, prevedendo, nel caso di mancato accordo preventivo, un termine di sessanta giorni dal ricevimento per formulare eventuali osservazioni, a cui la Regione deve rispondere nei successivi trenta giorni o comunque prima dell'inserimento del percorso nella REER.
4. Gli accordi di cui al comma 2 possono prevedere norme comportamentali e divieti aggiuntivi rispetto a quelli previsti all'articolo 12 per la generalità della REER.
5. In assenza dell'accordo di cui al comma 2 la Regione promuove e conduce l'eventuale procedimento di assoggettamento a servitù di passaggio in conformità alla normativa vigente.

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