LEGGE REGIONALE 30 luglio 2013, n. 15
SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 20 maggio 2021, n. 5Art. 47
Modifiche all'articolo 18 (Sanzioni applicabili per la mancata denuncia di inizio attività) della
legge regionale n. 23 del 2004
1.
Nella rubrica e nei commi 1 e 2 dell'
articolo 18 della legge regionale n. 23 del 2004, le parole
"denuncia di inizio attività"
sono sostituite dall'espressione
"SCIA".