LEGGE REGIONALE 30 luglio 2013, n. 15
SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 20 maggio 2021, n. 5 L.R. 3 agosto 2022, n. 11 L.R. 13 aprile 2023, n. 3 L.R. 12 luglio 2023, n. 7 L.R. 28 dicembre 2023, n. 17Art. 26
(prima sostituito comma 1 da art. 52 L.R. 20 dicembre 2013, n. 28 poi sostituita rubrica e modificati commi 1 e 2 da art. 25 L.R. 23 giugno 2017, n. 12)
Sanzioni per il ritardo e per la mancata presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità
1.
La tardiva presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità, dopo la scadenza della validità del titolo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per unità immobiliare di 100,00 euro per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo di dodici mesi.
2.
Trascorso tale termine il Comune, previa diffida a provvedere entro il termine di sessanta giorni, applica la sanzione di 1000,00 euro per la mancata presentazione della
segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità.