LEGGE REGIONALE 30 luglio 2013, n. 15
SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 20 dicembre 2013, n. 28 L.R. 16 luglio 2015, n. 9 L.R. 23 giugno 2017, n. 12 L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 L.R. 29 dicembre 2020, n. 14 L.R. 20 maggio 2021, n. 5 L.R. 3 agosto 2022, n. 11 L.R. 13 aprile 2023, n. 3 L.R. 12 luglio 2023, n. 7 L.R. 28 dicembre 2023, n. 17 L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 35
Modifiche all'articolo 2 (Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia) della
legge regionale n. 23 del 2004
1.
Al comma 1 dell'
articolo 2 della legge regionale 23 del 2004, le parole
"di cui agli articoli 11 e 17
della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31(Disciplina generale dell'edilizia)"
sono sostituite dalle seguenti:
"svolti per la formazione dei titoli abilitativi e per la certificazione della conformità edilizia e agibilità".
2.
Il comma 2 dell'
articolo 2 della legge regionale 23 del 2004, è soppresso.
3.
Al comma 7 dell'
articolo 2 della legge regionale 23 del 2004, le parole
"prevista dall'
articolo 27, comma 5, della legge regionale n. 31 del 2002"
sono sostituite dalle seguenti:
"prevista dall'articolo 29, comma 5, della legge regionale in materia edilizia".