LEGGE REGIONALE 30 luglio 2013, n. 15
SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 20 dicembre 2013, n. 28 L.R. 16 luglio 2015, n. 9 L.R. 23 giugno 2017, n. 12 L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 L.R. 29 dicembre 2020, n. 14 L.R. 20 maggio 2021, n. 5 L.R. 3 agosto 2022, n. 11 L.R. 13 aprile 2023, n. 3 L.R. 12 luglio 2023, n. 7 L.R. 28 dicembre 2023, n. 17 L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 38
Modifiche all'articolo 12 (Lottizzazione abusiva)
legge regionale n. 23 del 2004
1.
Dopo il comma 4 dell'
articolo 12 della legge regionale n. 23 del 2004, è aggiunto il seguente:
"4 bis.
Gli atti di cui al comma 2, ai quali non siano stati allegati i certificati di destinazione urbanistica, o che non contengano la dichiarazione di cui al comma 4, possono essere confermati o integrati anche da una sola delle parti o dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico o autenticato, al quale sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate al giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare o contenente la dichiarazione omessa.".
2.
Il comma 6 dell'
articolo 12 della legge regionale n. 23 del 2004, è soppresso.
3.
Al comma 8 dell'
articolo 12 della legge regionale n. 23 del 2004, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole:
"a spese del responsabile dell'abuso".