LEGGE REGIONALE 30 luglio 2013, n. 15
SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 20 dicembre 2013, n. 28 L.R. 16 luglio 2015, n. 9 L.R. 23 giugno 2017, n. 12 L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 L.R. 29 dicembre 2020, n. 14 L.R. 20 maggio 2021, n. 5 L.R. 3 agosto 2022, n. 11 L.R. 13 aprile 2023, n. 3 L.R. 12 luglio 2023, n. 7 L.R. 28 dicembre 2023, n. 17 L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 45
Modifiche all'articolo 17 (Accertamento di conformità) della
legge regionale n. 23 del 2004
1.
Ai commi 1, 2 e 4 bis dell'
articolo 17 della legge regionale n. 23 del 2004, le parole
"denuncia di inizio attività"
sono sostituite dall'espressione
"SCIA".
2.
Al comma 3, dell'
articolo 17 della legge regionale n. 23 del 2004, le parole
"la denuncia in sanatoria"
sono sostituite dalle seguenti:
"la SCIA in sanatoria"
e alla lettera a) del medesimo comma, le parole
", a norma dell'
art. 30 della legge regionale n. 31 del 2002,"
sono soppresse.