LEGGE REGIONALE 30 luglio 2013, n. 15
SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 20 dicembre 2013, n. 28 L.R. 16 luglio 2015, n. 9 L.R. 23 giugno 2017, n. 12 L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 L.R. 29 dicembre 2020, n. 14 L.R. 20 maggio 2021, n. 5 L.R. 3 agosto 2022, n. 11 L.R. 13 aprile 2023, n. 3 L.R. 12 luglio 2023, n. 7 L.R. 28 dicembre 2023, n. 17 L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 46
Inserimento dell'articolo 17 bis nella
legge regionale n. 23 del 2004
1.
Dopo l'
articolo 17 della legge regionale n. 23 del 2004è inserito il seguente:
"Art. 17 bis
Varianti in corso d'opera a titoli edilizi rilasciati prima dell'entrata in vigore della
legge n. 10 del 1977
1.
Al fine di salvaguardare il legittimo affidamento dei soggetti interessati e fatti salvi gli effetti civili e penali dell'illecito, non si procede alla demolizione delle opere edilizie eseguite in parziale difformità durante i lavori per l'attuazione dei titoli abilitativi rilasciati prima dell'entrata in vigore della
legge 28 gennaio 1977, n. 10(Norme per la edificabilità dei suoli) e le stesse possono essere regolarizzate attraverso la presentazione di una SCIA e il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 17, comma 3, della presente legge. Resta ferma l'applicazione della disciplina sanzionatoria di settore, tra cui la normativa antisismica, di sicurezza, igienico sanitaria e quella contenuta nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo n. 42 del 2004.".