LEGGE REGIONALE 30 luglio 2013, n. 15
SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 20 dicembre 2013, n. 28 L.R. 16 luglio 2015, n. 9 L.R. 23 giugno 2017, n. 12 L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 L.R. 29 dicembre 2020, n. 14 L.R. 20 maggio 2021, n. 5 L.R. 3 agosto 2022, n. 11 L.R. 13 aprile 2023, n. 3 L.R. 12 luglio 2023, n. 7 L.R. 28 dicembre 2023, n. 17 L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 48
Modifiche all'articolo 21(Sanzioni pecuniarie) della
legge regionale n. 23 del 2004
1.
Il comma 2 dell'
articolo 21 della legge regionale n. 23 del 2004, è sostituito dai seguenti:
"2.
Ai fini del calcolo delle sanzioni pecuniarie connesse al valore venale di opere o di loro parti illecitamente eseguite, il Comune utilizza le quotazioni dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio, applicando la cifra espressa nel valore minimo.
2 bis.
Le Commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo medio provvedono a determinare il valore delle opere o delle loro parti abusivamente realizzate, nei casi in cui non sono disponibili i parametri di valutazione di cui al comma 2, salvo i casi in cui i Comuni siano dotati di proprie strutture competenti in materia di stime immobiliari.".