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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 07 novembre 2013, n. 20

ISTITUZIONE DEL COMUNE DI SISSA TRECASALI MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI SISSA E TRECASALI NELLA PROVINCIA DI PARMA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 29 luglio 2016, n. 15

Art. 3
Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali
1. Il Comune di Sissa Trecasali subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Sissa e Trecasali, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996.
2. I beni demaniali e patrimoniali dei preesistenti Comuni di Sissa e Trecasali sono trasferiti al demanio ed al patrimonio del Comune di Sissa Trecasali.
3. Il personale dei preesistenti Comuni di Sissa e Trecasali è trasferito al Comune di Sissa Trecasali ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Sito esterno (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di Sissa e Trecasali, restano in vigore, in quanto compatibili, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, sino a quando non vi provveda il Comune di Sissa Trecasali.
5. I regolamenti dell'Unione Terre Verdiane per funzioni o servizi già conferiti dal Comune di Trecasali all'Unione continuano ad applicarsi, salvo revoca, al Comune di Sissa Trecasali, per la sola parte di esso corrispondente all'ambito territoriale dell'originario Comune di Trecasali, fino a eventuali diverse discipline adottate dal Comune di Sissa Trecasali.

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