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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 21 novembre 2013, n. 22

MISURE DI ADEGUAMENTO DEGLI ASSETTI ISTITUZIONALI IN MATERIA SANITARIA. ISTITUZIONE DELL'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA. PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALL'ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO "ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI" S.R.L.(1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 344 del 21 novembre 2013

Art. 7
Autorizzazione a partecipare all'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori" s.r.l.
1. Al fine di garantire gli obiettivi di cui all'articolo 1 e contribuire allo sviluppo dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori" s.r.l. (di seguito denominato IRST), quale parte integrante del Servizio sanitario regionale, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto regionale, a partecipare al capitale sociale dell'IRST, con sede a Meldola ed avente ad oggetto la gestione di attività di ricovero e cura nel settore oncologico, fino a un importo massimo di 7 milioni di euro. L'ingresso della Regione nel capitale sociale dell'IRST deve consentire di acquisire la quota di maggioranza relativa nella compagine societaria.
2. Il Presidente della Regione, in qualità di rappresentante legale della Regione, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione di cui al comma 1.
3. I diritti conseguenti alla qualità di socio della Regione Emilia-Romagna saranno esercitati dal Presidente della Regione o suo delegato.
4. Il contenuto di eventuali patti parasociali ed ogni modifica dello statuto dell'IRST che interverranno successivamente alla partecipazione della Regione devono essere previamente comunicati alla Giunta regionale, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 64 dello Statuto regionale.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art. 88 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo continuano ad applicarsi fino alla data di adozione dei provvedimenti della Giunta regionale di cui all'art. 60 comma 3 della L.R. 30 luglio 2015, n. 13

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