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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2013, n. 28

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016

BOLLETTINO UFFICIALE n. 383 del 20 dicembre 2013

Art. 45
Rateizzazione delle somme dovute per l'utilizzo di beni del demanio idrico
1. L'interessato può chiedere la rateizzazione del pagamento delle somme e relativi accessori dovuti per aver utilizzato, con o senza titolo concessorio, beni del demanio idrico.
2. Il pagamento rateizzato, con l'applicazione degli interessi nella misura prevista dall'articolo 1284 del codice civile, può essere disposto con rate aventi cadenza massima annuale e per una durata complessiva non superiore ai cinque anni per importi fino ad Euro 25.000,00 e non superiore ai dieci anni per i rimanenti casi.
3. Il mancato versamento di due rate entro il termine previsto fa decadere dal beneficio della rateizzazione.
4. Se l'importo da rateizzare è pari o superiore ad Euro 25.000,00 la concessione della rateizzazione a soggetti privati è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria.
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può fissare l'importo minimo delle rate, nonché ogni altro aspetto relativo all'attuazione del presente articolo.
6. L'articolo 24 della legge regionale 27 luglio 2005, n. 14 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007. Primo provvedimento generale di variazione) è abrogato.

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