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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2013, n. 28

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL' ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016

Art. 22

(modificato comma 1 da art. 16 L.R. 18 luglio 2014, n. 17)

Integrazione regionale per il finanziamento del SSR
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare nell'esercizio 2014, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al SSR per un importo massimo di Euro 162.800.000,00, al fine di assicurare copertura finanziaria agli oneri a carico dei bilanci 2013 delle Aziende sanitarie regionali derivanti dall'erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto ai LEA e a garanzia del pareggio di bilancio 2013 e 2014 del SSR, a valere rispettivamente sui Capitoli U51640 e U51638 afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18020 - Servizio sanitario regionale: finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA e garanzia dell'equilibrio economico-finanziario. Per le misure a sostegno dell'equilibrio finanziario di Aziende ed enti del Servizio sanitario regionale per ammortamenti non sterilizzati degli anni 2001 - 2011, è autorizzato l'importo di Euro 40.000.000,00 a valere sul capitolo U51642 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18020.
2. La Giunta regionale è autorizzata a definire con propri atti i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1. E' altresì autorizzata ad apportare con propri atti, per l'esercizio 2014, ove necessario, variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra i capitoli afferenti alla U.P.B.1.5.1.2.18020.

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