LEGGE REGIONALE 29 marzo 2013, n. 3
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2005, N. 5 (NORME A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 80 del 29 marzo 2013
Art. 3
Modifica all'articolo 4 della legge regionale n. 5 del 2005
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 5 del 2005 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Con uno o più atti, la Giunta, sentita la Commissione assembleare competente, emana apposite indicazioni tecniche aventi ad oggetto specifici requisiti delle strutture volte al ricovero dei cani e dei gatti e i requisiti di detenzione degli animali di affezione, con disposizioni specifiche per la detenzione dei cani da parte dei privati.".