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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 luglio 2013, n. 5

NORME PER IL CONTRASTO, LA PREVENZIONE, LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DELLA DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO, NONCHÉ DELLE PROBLEMATICHE E DELLE PATOLOGIE CORRELATE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 181 del 4 luglio 2013

TITOLO III
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ESERCIZI COMMERCIALI
Art. 6
Apertura ed esercizio dell'attività
1. L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 del regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalla normativa vigente.
2. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge e gli obiettivi di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), i Comuni possono dettare, nel rispetto delle pianificazioni di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legge n. 158 del 2012 Sito esterno, convertito dalla legge n. 189 del 2012 Sito esterno, previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco.
3. Salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, per i medesimi obiettivi e finalità di cui al comma 2, i Comuni possono disciplinare, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione di cui alla legge regionale n. 20 del 2000, gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco e delle relative pertinenze.
4. Il personale operante nelle sale da gioco e gli esercenti sono tenuti, secondo quanto previsto dal piano integrato di cui all’articolo 2, a frequentare corsi di formazione predisposti dalle AUSL sui rischi del gioco patologico e sulla rete di sostegno. Nel piano integrato saranno individuati, anche in relazione al numero di apparecchi, di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931, installati nella sala da gioco, i soggetti cui sono rivolti i corsi di formazione.
5. All'interno delle sale da gioco, i gestori sono tenuti ad esporre: un test di verifica, predisposto dalla Ausl competente per territorio, per una rapida autovalutazione del rischio di dipendenza, e i depliant informativi riguardo la disponibilità dei servizi di assistenza attivati nell'ambito del piano integrato di cui all'articolo 2.
6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 a 10.000 euro. Nel caso di reiterazione delle violazioni stesse, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività da 10 a 60 giorni.
7. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 6, sono applicate dall'Ausl territorialmente competente. I proventi sono destinati al finanziamento dei piani di zona di ambito distrettuale, di cui all'articolo 29 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.
8. Gli esercenti le attività esistenti alla data di approvazione del piano integrato di cui all'articolo 2 assolvono gli obblighi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo entro un anno dall'entrata in vigore del piano stesso.
Art. 7
Marchio regionale
1. È istituito il marchio regionale "Slot freE-R".
2. Il marchio "Slot freE-R" è rilasciato dalla Regione Emilia-Romagna agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo.
3. I Comuni istituiscono un pubblico elenco degli esercizi in possesso del marchio "Slot freE-R".

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