LEGGE REGIONALE 04 luglio 2013, n. 5
NORME PER IL CONTRASTO, LA PREVENZIONE, LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DELLA DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO, NONCHÉ DELLE PROBLEMATICHE E DELLE PATOLOGIE CORRELATE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
INDICE
Note del Redattore:
(Ai sensi dell'art. 48, comma 5 della L.R. 28 ottobre 2016, n. 18 l'applicazione del comma 2 bis alle sale da gioco e alle sale scommesse è subordinata all'approvazione da parte della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della L.R. 28 ottobre 2016, n. 18, di uno specifico atto che ne definisce le modalità attuative.)