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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2013, n. 9

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 208 del 25 luglio 2013

Art. 20
Modifiche alla legge regionale n. 17 del 1993. Norma transitoria
1.
Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 29 marzo 1993, n. 17 (Soppressione dell'Azienda regionale delle foreste - ARF) è sostituito dal seguente:
"1. Le funzioni tecnico-amministrative e di tutela dei beni silvo-pastorali appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, sono esercitate dagli enti di gestione per i Parchi e la biodiversità di cui alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano), dalle Unioni di Comuni montani di cui agli articoli 8 e 9 della legge 21 dicembre 2012, n. 21 Sito esterno (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) e dalle Province. Per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile regionale ricadenti all'interno dei parchi nazionali istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 Sito esterno (Legge quadro sulle aree protette), dette funzioni possono essere affidate ai relativi enti di gestione.".
2. Nelle more dell'attuazione degli articoli 8 e 9 della legge regionale n. 21 del 2012, le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 17 del 1993 continuano ad essere esercitate dalle Comunità montane, fino alla loro estinzione.

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