LEGGE REGIONALE 25 luglio 2013, n. 9
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 208 del 25 luglio 2013
Art. 15
Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 19 del 2012
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale n. 19 del 2012 sono aggiunti i seguenti:
"1 bis. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo complessivo di Euro 472.316,61, costituendo per l'esercizio 2012 economia di spesa a valere sui capitoli 51721, 51771, 51773, 51776 afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione e viene reiscritto, con riferimento all'esercizio 2013, sui capitoli della medesima U.P.B., in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale - Altre risorse vincolate, come di seguito indicato:
a) | Cap. 51771 | "Rimborsi ad Aziende sanitarie, Enti del SSR ed altri enti delle amministrazioni locali, per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia sanitaria e sociale regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 )" |
Euro 176.972,65; | ||
b) | Cap. 51776 | "Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 )" |
Euro 295.343,96. |
1 ter. Per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali, è altresì autorizzata l'iscrizione delle quote provenienti dai rimborsi relativi a progetti di ricerca sanitaria come segue:
a) | Cap. 51799 | "Spese per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali (art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 )" afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 |
Euro 577.367,78.". |