LEGGE REGIONALE 25 luglio 2013, n. 9
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 208 del 25 luglio 2013
Art. 4
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 19 del 2012
1.
Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 19 del 2012 è aggiunta la seguente:
"a bis) | Cap. 16332 | "Spese per opere ed interventi di bonifica e di irrigazione (art. 26, comma 2, lett. a), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)." afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione |
Esercizio 2013: | Euro | 365.073,67.". |
2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, a valere sul Capitolo 16400, nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione, sono revocate per l'importo di Euro 300.000,00.