Espandi Indice

Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato29/11/2019
2. Testo Coordinato01/08/2019
3. Testo Coordinato03/06/2019
4. Testo Coordinato20/12/2018
5. Testo Coordinato25/11/2016
6. Testo Coordinato29/07/2016
7. Testo Coordinato09/05/2016
8. Testo Coordinato29/12/2015
9. Testo Coordinato30/07/2015
10. Testo Coordinato30/04/2015
11. Testo Coordinato12/03/2015
12. Testo Coordinato18/11/2014
13. Testo Coordinato18/07/2014
14. Testo Coordinato20/12/2013
15. Testo Coordinato21/12/2012
16. Testo Coordinato22/12/2011
17. Testo Coordinato12/02/2010
18. Testo Coordinato29/10/2008
19. Testo Coordinato26/07/2007
20. Testo Coordinato29/12/2006
21. Testo Coordinato28/07/2006
22. Testo Coordinato06/06/2006
23. Testo Coordinato18/02/2005
24. Testo Coordinato28/12/2004
25. Testo Coordinato01/08/2002
26. Testo Originale27/11/2001

Data di pubblicazione della legge modificante : 21/11/2013

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2013, n. 9

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 novembre 2013, n. 23

Art. 18
Programmazione delle attività strumentali ai processi di riordino degli organismi partecipati dalla Regione
1. Per realizzare le finalità e gli obiettivi connessi ai processi di razionalizzazione e di dismissione delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 14 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013), sono autorizzate operazioni ed atti propedeutici e strumentali al corretto svolgimento delle relative procedure, anche con modalità congiunte tra soci per realizzare sinergie ed economicità di azione.
2. La programmazione delle operazioni di cui al comma 1 è disposta, con propri atti, dalla Giunta regionale che approva gli indirizzi o linee guida in merito ai processi di razionalizzazione e dismissione delle partecipazioni nelle società costituite o partecipate dalla Regione.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle procedure che riguardano gli enti strumentali e gli organismi con personalità giuridica di diritto privato partecipati dalla Regione.
4. Per far fronte agli oneri derivanti dalle operazioni di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio 2013, una autorizzazione di spesa di Euro 400.000,00, a valere sul capitolo 2857, afferente alla U.P.B 1.2.3.2.3809 - Riordino organismi partecipati.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 2, comma 4 della legge regionale n. 23 del 2013 qualora i Comuni interessati abbiano approvato lo statuto dell'Unione ai sensi del presente articolo entro il 30 settembre 2013, il decreto del Presidente della Giunta regionale adottato ai sensi del presente comma può, in alternativa a quanto ivi previsto, fissare l'estinzione della Comunità montana alla data dell'1 gennaio 2014.

Espandi Indice