LEGGE REGIONALE 25 luglio 2013, n. 9
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 21 novembre 2013, n. 23 L.R. 20 dicembre 2013, n. 26 L.R. 14 giugno 2024, n. 7
a) | Cap. 51771 | "Rimborsi ad Aziende sanitarie, Enti del SSR ed altri enti delle amministrazioni locali, per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia sanitaria e sociale regionale ( articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 )" |
Euro 176.972,65; | ||
b) | Cap. 51776 | "Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale ( articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 )" |
Euro 295.343,96. |
a) | Cap. 51799 | "Spese per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali ( art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 )" afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 |
Euro 577.367,78.". |
Ai sensi dell' art. 2, comma 4 della legge regionale n. 23 del 2013 qualora i Comuni interessati abbiano approvato lo statuto dell'Unione ai sensi del presente articolo entro il 30 settembre 2013, il decreto del Presidente della Giunta regionale adottato ai sensi del presente comma può, in alternativa a quanto ivi previsto, fissare l'estinzione della Comunità montana alla data dell'1 gennaio 2014.