LEGGE REGIONALE 25 luglio 2013, n. 9
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 21 novembre 2013, n. 23 L.R. 20 dicembre 2013, n. 26 L.R. 14 giugno 2024, n. 7
(Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) e dalle Province. Per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile regionale ricadenti all'interno dei parchi nazionali istituiti ai sensi della
legge 6 dicembre 1991, n. 394
(Legge quadro sulle aree protette), dette funzioni possono essere affidate ai relativi enti di gestione.".
Ai sensi dell' art. 2, comma 4 della legge regionale n. 23 del 2013 qualora i Comuni interessati abbiano approvato lo statuto dell'Unione ai sensi del presente articolo entro il 30 settembre 2013, il decreto del Presidente della Giunta regionale adottato ai sensi del presente comma può, in alternativa a quanto ivi previsto, fissare l'estinzione della Comunità montana alla data dell'1 gennaio 2014.


