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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 25 luglio 2013, n. 9

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL' ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Art. 26
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Collegio europeo di Parma in qualità di socio sostenitore. Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2004
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare in qualità di socio sostenitore alla "Fondazione Collegio europeo di Parma", con sede in Parma, che persegue la finalità di favorire la formazione di esperti nelle materie relative ai diversi settori di attività dell'Unione europea e di svolgere attività di formazione, informazione, ricerca e divulgazione scientifica e didattica sulle tematiche dell'Unione europea.
2. I diritti della Regione Emilia-Romagna attinenti alla qualità di socio sostenitore sono esercitati, in conformità a quanto stabilito dallo statuto della Fondazione, dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore competente per materia, appositamente delegato.
3. L' articolo 36 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell' articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) è abrogato. Le disposizioni di cui al citato articolo 36 continuano a trovare applicazione sino all'esaurimento di tutti i rapporti giuridici legati alla qualità di socio fondatore della Fondazione Collegio europeo di Parma.

Note del Redattore:

Ai sensi dell' art. 2, comma 4 della legge regionale n. 23 del 2013 qualora i Comuni interessati abbiano approvato lo statuto dell'Unione ai sensi del presente articolo entro il 30 settembre 2013, il decreto del Presidente della Giunta regionale adottato ai sensi del presente comma può, in alternativa a quanto ivi previsto, fissare l'estinzione della Comunità montana alla data dell'1 gennaio 2014.

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