Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2013, n. 9

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL' ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Art. 6
Aiuti di Stato aggiuntivi sul Programma di sviluppo rurale 2007-2013 per l'efficienza irrigua delle imprese agricole
1. Per il miglioramento dell'efficienza irrigua delle imprese agricole, la Regione è autorizzata ad attivare aiuti di Stato aggiuntivi sulle misure del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 con le stesse modalità e condizioni previsti dal Programma stesso.
2. All'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede AGREA, di cui alla legge regionale n. 21 del 2001, in qualità di Organismo pagatore delle misure individuate nel Programma di sviluppo rurale 2007-2013.
3. Per l'esercizio 2013 è a tal fine autorizzata una spesa di Euro 6.000.000,00, a valere sul capitolo 18417 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6412 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Interventi in capitale.

Note del Redattore:

Ai sensi dell' art. 2, comma 4 della legge regionale n. 23 del 2013 qualora i Comuni interessati abbiano approvato lo statuto dell'Unione ai sensi del presente articolo entro il 30 settembre 2013, il decreto del Presidente della Giunta regionale adottato ai sensi del presente comma può, in alternativa a quanto ivi previsto, fissare l'estinzione della Comunità montana alla data dell'1 gennaio 2014.

Espandi Indice