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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato20/12/2013
2. Testo Coordinato21/11/2013
3. Testo Originale25/07/2013

Data di pubblicazione della legge modificante : 14/06/2024

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 25 luglio 2013, n. 9

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL' ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Art. 24
1.
Il comma 1 dell' articolo 10 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia Romagna) è sostituito dal seguente:
"1. Gli interventi sono finanziati secondo le seguenti misure:
a) per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 8, contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile;
b) per nuovi progetti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 8:
1) per gli impianti di arroccamento, contributi nella percentuale massima dell' 80 per cento della spesa ammissibile;
2) per gli impianti nelle aree sciistiche, che hanno valenza locale, e gli altri interventi di razionalizzazione previsti, contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile;
c) per gli interventi di cui alle lettere c), d), f), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 8, contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile;
d) per gli interventi previsti alla lettera i bis) del comma 1 dell'articolo 8, contributi fino al 60 per cento della spesa ammissibile;
e) la misura del contributo concedibile per interventi riguardanti la realizzazione, la revisione di impianti a fune di proprietà pubblica da parte di soggetti pubblici destinati a doppia stagionalità, estiva ed invernale, può essere elevata al 100 per cento della spesa ammissibile.".

Note del Redattore:

Ai sensi dell' art. 2, comma 4 della legge regionale n. 23 del 2013 qualora i Comuni interessati abbiano approvato lo statuto dell'Unione ai sensi del presente articolo entro il 30 settembre 2013, il decreto del Presidente della Giunta regionale adottato ai sensi del presente comma può, in alternativa a quanto ivi previsto, fissare l'estinzione della Comunità montana alla data dell'1 gennaio 2014.

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