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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato21/11/2013
2. Testo Originale25/07/2013

Data di pubblicazione della legge modificante : 20/12/2013

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 25 luglio 2013, n. 9

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 novembre 2013, n. 23

L.R. 20 dicembre 2013, n. 26

Art. 29
1.
L'articolo 9 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 7 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012. Primo provvedimento generale di variazione) è sostituito dal seguente:
"Art. 9
Qualificazione e manutenzione dell'area invernale Corno alle Scale
1. Al fine della qualificazione, acquisizione di beni e attrezzature per conto della Regione e della manutenzione straordinaria dell'area invernale Corno alle Scale, la Regione è autorizzata a concedere al soggetto affidatario dell'universalità dei beni, oggetto della concessione e delle funzioni connesse, ivi comprese le opere stabili acquisite, giusta la convenzione con la Regione Emilia-Romagna, un contributo annuale di Euro 250.000,00, a valere sul Capitolo 25792, nell'ambito della U.P.B. 1.3.3.3.10010 - Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche.".

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 2, comma 4 della legge regionale n. 23 del 2013 qualora i Comuni interessati abbiano approvato lo statuto dell'Unione ai sensi del presente articolo entro il 30 settembre 2013, il decreto del Presidente della Giunta regionale adottato ai sensi del presente comma può, in alternativa a quanto ivi previsto, fissare l'estinzione della Comunità montana alla data dell'1 gennaio 2014.

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