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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato20/12/2013
2. Testo Coordinato21/11/2013
3. Testo Originale25/07/2013

Data di pubblicazione della legge modificante : 14/06/2024

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 25 luglio 2013, n. 9

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL' ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Art. 32

(modificati commi 2, 3 e 4 da art. 2 L.R. 21 novembre 2013, n. 23)

Proroga termini articolo 7, comma 12, della legge regionale n. 21 del 2012 e misure integrative per l'attuazione della legge
1. I termini di cui all' articolo 7, comma 12, della legge regionale n. 21 del 2012 sono prorogati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
2. Nei casi di cui all' articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2012, decorso il termine di cui al comma 1, l'approvazione dello statuto dell'Unione, entro il 20 dicembre 2013, e comunque in tempo utile per l'avvio delle gestioni associate nel termine inderogabile del 31 marzo 2014, da parte di almeno la metà dei Comuni della Comunità montana o, in subordine, dell'ambito ottimale, produce gli effetti giuridici equivalenti a quelli del suddetto articolo 8, comma 1, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.
3. Nei casi di cui all' articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2012, decorso il termine di cui al comma 1, l'approvazione dello statuto di una Unione da parte di almeno la metà dei Comuni della Comunità montana entro il 20 dicembre 2013, e comunque in tempo utile per l'avvio delle gestioni associate nel termine inderogabile del 31 marzo 2014, produce per i Comuni della costituenda Unione gli effetti giuridici equivalenti a quelli del suddetto articolo 9, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il presidente della Giunta regionale adegua il proprio decreto, qualora adottato ai sensi dell'articolo 8 o 9 della legge regionale n. 21 del 2012, mediante l'emanazione di un nuovo decreto che regola la procedura successoria applicando gli articoli da 11 a 18 della legge in quanto compatibili, indicando altresì i tempi per gli adempimenti necessari e le norme per la liquidazione dei Comuni che non hanno aderito alle Unioni. L'estinzione delle Comunità montane avrà effetto dalla data di insediamento del consiglio dell'Unione subentrante. Se a tale data il Consiglio comunitario non è ancora stato convocato per la presa d'atto del piano successorio, la Comunità montana è estinta il giorno successivo a quello nel quale è convocata la seduta per la presa d'atto suddetta. Se tale seduta non viene convocata nei trenta giorni successivi, la presa d'atto si ha per effettuata. (1)
5. Le Unioni di cui ai commi 2 e 3 continuano ad esercitare le funzioni ed i compiti delegati dalla legge regionale alla Comunità montana per tutti i Comuni precedentemente aderenti, sono destinatarie delle relative risorse e subentrano nel rapporto di lavoro con il personale assegnato all'esercizio di tali funzioni.
6. Il decreto di cui al comma 4 prevede che il piano di successione sia adeguato qualora, prima della acquisizione di efficacia dell'estinzione, uno o più Comuni entrino a far parte dell'Unione pur non avendo originariamente deliberato in tal senso.
7. La Giunta regionale assicura, con appositi stanziamenti, alle Unioni montane di cui alla legge regionale n. 21 del 2012, ed al presente articolo, quote premiali delle risorse finanziarie destinate all'esercizio in forma associata delle funzioni, nell'ambito del programma di riordino territoriale.
8. In coerenza con le finalità di razionalizzazione ed efficientamento della spesa pubblica che connotano la migliore attuazione della legge regionale n. 21 del 2012, nonché con l'articolo 2, comma 1, lettera d) della medesima, i Comuni appartenuti a Comunità montane che non abbiano deliberato di aderire alle Unioni di cui agli articoli 8 e 9 di tale legge o a quelle di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere soggetti a modalità restrittive nell'accesso agli spazi finanziari del patto di stabilità fissati dalla Giunta regionale nella definizione dei criteri di riparto. I medesimi Comuni ai fini delle gestioni associate di cui all' articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2012, possono convenzionarsi tra loro all'interno del proprio ambito ottimale, ma sono comunque posposti nell'accesso agli incentivi o contributi, comunque denominati, a favore di Comuni o altri enti locali e loro forme associative previsti da leggi regionali di settore e dagli atti amministrativi attuativi.

Note del Redattore:

Ai sensi dell' art. 2, comma 4 della legge regionale n. 23 del 2013 qualora i Comuni interessati abbiano approvato lo statuto dell'Unione ai sensi del presente articolo entro il 30 settembre 2013, il decreto del Presidente della Giunta regionale adottato ai sensi del presente comma può, in alternativa a quanto ivi previsto, fissare l'estinzione della Comunità montana alla data dell'1 gennaio 2014.

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