Espandi Indice

Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato20/12/2013
2. Testo Coordinato21/11/2013
3. Testo Originale25/07/2013

Data di pubblicazione della legge modificante : 14/06/2024

Documento vigente: Testo Coordinato

Share

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2013, n. 9

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL' ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Art. 5
1.
L' articolo 7 della legge regionale n. 19 del 2012 è sostituito dal seguente:
"Art. 7
Aiuti di Stato per il rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012
1. Per il finanziamento degli aiuti di Stato aggiuntivi sul Programma di sviluppo rurale 2007-2013 nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012, a norma dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell' articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione), è disposta, per l'esercizio finanziario 2013, un'autorizzazione di spesa pari a Euro 4.900.000,00 a valere sul Capitolo 18415 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6412 - Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - Interventi in capitale.
2. Per le medesime finalità di rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012 di cui all' articolo 14 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 Sito esterno (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 Sito esterno, la Regione è inoltre autorizzata ad attivare aiuti di Stato aggiuntivi sulla misura "Investimenti" in favore delle imprese di trasformazione e commercializzazione prevista dal Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo, con le stesse modalità e condizioni previsti per l'attuazione del Programma stesso.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 è autorizzata per l'esercizio 2013 una spesa di Euro 5.000.000,00 a valere sul capitolo 18371 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6469 - Interventi a sostegno delle aziende agricole.
4. All'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari degli aiuti di cui ai commi 1 e 2 provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)), in qualità di Organismo pagatore per il territorio della regione Emilia-Romagna delle misure individuate nel Programma di sviluppo rurale 2007-2013 e della misura "Investimenti" del Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo.
5. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui all' articolo 14 del decreto-legge n. 74 del 2012 Sito esterno, convertito dalla legge n. 122 del 2012 Sito esterno, la Regione attiva altresì nell'esercizio 2013 specifici programmi di intervento, ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 11 agosto 1998, n. 28 (Promozione dei servizi di sviluppo al sistema agro-alimentare) e della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 (Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37), rispettivamente per l'importo di Euro 4.000.000,00 nell'ambito delle risorse stanziate sul capitolo 18093 afferente alla U.P.B. 1.3.1.2.5540 - Sviluppo del sistema agro-alimentare - e per l'importo di Euro 1.000.000,00 stanziato sul capitolo 18349 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6469 - Interventi a sostegno delle aziende agricole.".

Note del Redattore:

Ai sensi dell' art. 2, comma 4 della legge regionale n. 23 del 2013 qualora i Comuni interessati abbiano approvato lo statuto dell'Unione ai sensi del presente articolo entro il 30 settembre 2013, il decreto del Presidente della Giunta regionale adottato ai sensi del presente comma può, in alternativa a quanto ivi previsto, fissare l'estinzione della Comunità montana alla data dell'1 gennaio 2014.

Espandi Indice